Art. 6

LEGGE 11 agosto 1991, n. 271

In vigore dal 10 set 1991
1. Il primo periodo del quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: "La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto". 2. Al quinto comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957, le parole: "di lire 1 per ogni sottoscrizione autenticata, ma non meno di lire 100" sono sostituite dalle seguenti: "di lire 100 per ogni sottoscrizione autenticata". Note all': - Per il testo dell'art. 20 del testo unico n. 361/1957 vedasi in nota all'. - Per il testo dell'art. 14 della legge n. 53/1990 vedasi in nota all'.
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