Art. 28
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 10 set 1991
(Anticipazioni fra le Casse)
1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei Conti.
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