Art. 28

LEGGE 8 agosto 1991, n. 274

In vigore dal 10 set 1991
(Anticipazioni fra le Casse) 1. Fra le Casse pensioni degli istituti di previdenza sono consentite anticipazioni di somme al saggio annuo pari a quello medio lordo di rendimento dei capitali investiti dagli istituti di previdenza risultante dagli ultimi rendiconti per i quali sia intervenuto giudizio di regolarità della Corte dei Conti.
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LEGGE 8 agosto 1991, n. 274 (Art. 28 Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi.) — Testo vigente | Portale Normativo