Art. 23
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 10 set 1991
(Convenzioni)
1. Le Casse pensioni degli istituti di previdenza e l'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali (INADEL) possono stipulare convenzioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle Casse stesse al fine di accelerare il disbrigo delle pratiche di pensione.
2. Le convenzioni sono approvate con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno.
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