Art. 17
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 10 set 1991
(Orfani)
1. Hanno diritto al trattamento di quiescenza indiretto o di riversibilità gli orfani minorenni del dipendente iscritto alle Casse pensioni degli istituti di previdenza o del pensionato, nonchè gli orfani maggiorenni assolutamente e permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.
2. Ai fini del trattamento previsto dal presente articolo sono equiparati ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.
3. Sono equiparati ai figli legittimi i figli naturali, riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli affiliati, qualora non vi siano figli legittimi o legittimati aventi diritto al trattamento di quiescenza, ed i figli adottivi, semprechè la domanda di affiliazione o di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del compimento del sessantesimo anno di età.
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