Art. 13
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 10 set 1991
(Trattamento per inabilità)
1. Le domande di pensione che richiedano la sussistenza delle condizioni di inabilità non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, effettuata presso le Unità sanitarie locali, che attesti, a compendio dell'esame obbiettivo e della conseguente diagnosi, la sussistenza o meno della condizione di inabilità, assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro.
2. Il collegio medico chiamato ad esprimere il proprio giudizio è integrato da un medico in rappresentanza della Cassa pensioni cui il lavoratore risulta iscritto, nonchè da un medico di fiducia del lavoratore, se questi lo richieda assumendone l'onere a proprio carico.
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