Art. 31
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 10 set 1991
(Patronato sindacale)
1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività di tutela all'interno degli uffici della Direzione generale degli istituti di previdenza, secondo le modalità da stabilirsi con accordi sindacali.
2. Ai rappresentanti degli istituti di patronato di cui al comma 1 devono essere assicurati locali per lo svolgimento delle attività di tutela, le informazioni necessarie e la tempestività delle risposte, anche destinando a tali compiti unità di personale qualificato dipendente dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur - Valle d'Aosta, addì 8 agosto 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
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