Art. 5

In vigore dal 13 lug 1991
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall' e previo parere delle commissioni di cui all'. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 giugno 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici BERNINI, Ministro dei trasporti Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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urn:nir:stato:legge:1991-06-13;190#art-5

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