Art. 5
In vigore dal 13 lug 1991
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dall' e previo parere delle commissioni di cui all'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 giugno 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PRANDINI, Ministro dei lavori pubblici
BERNINI, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-06-13;190#art-5