Art. 4

In vigore dal 13 lug 1991
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo delle nuove disposizioni legislative concernenti la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. 2. Ciascuna commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi della legge di delegazione. 3. Il Governo, entro i successivi quarantacinque giorni, esaminati i pareri di cui al comma 2, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle commissioni permanenti, che deve essere espresso entro trenta giorni dalla assegnazione.
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urn:nir:stato:legge:1991-06-13;190#art-4

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Art. 4 Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. — Testo vigente | Portale Normativo