Art. 1
In vigore dal 13 lug 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui all', disposizioni aventi valore di legge intese a rivedere e riordinare, apportandovi le modifiche opportune o necessarie in conformità dei princinpi e criteri direttivi di cui all', la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, comprese le disposizioni dei testi unici approvati, rispettivamente, con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni, riunendola in un testo unico denominato "Codice della strada".
2. Il Governo è altresì delegato ad adottare, anche con separati decreti legislativi, nei termini e secondo le procedure della presente legge nonché nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all', disposizioni aventi valore di legge per integrare, coordinare e armonizzare il Codice della strada con le altre norme legislative comunque rilevanti in materia, nonché disposizioni di carattere transitorio.
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