Art. 5
LEGGE 7 giugno 1991, n. 182
In vigore dal 19 giu 1991
1. Sono abrogati la legge 3 gennaio 1978, n. 3, e l' della legge 10 agosto 1964, n. 663.
Nota all':
- La legge 3 gennaio 1978, n. 3, reca: "Norme per l'effettuazione delle elezioni provinciali e comunali".
- La legge 10 agosto 1964, n. 663, reca: "Modificazioni alle norme per l'elezione dei consigli comunali di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, ed alle norme per l'elezione dei consigli provinciali di cui alle leggi 8 marzo 1951, n. 122, e 10 settembre 1960, n. 962".
Storico versioni
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