Art. 2

LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

In vigore dal 8 apr 2014
1. Le elezioni dei consigli comunali . . . che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolgono nella stessa giornata domenicale di cui all' se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si sono verificate entro il 24 febbraio, ovvero nello stesso periodo di cui all' dell'anno successivo, se le condizioni si sono verificate oltre tale data.
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LEGGE 7 giugno 1991, n. 182 (Art. 2 Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali.) — Testo vigente | Portale Normativo