Art. 3

LEGGE 7 giugno 1991, n. 182

In vigore dal 4 mag 1999
1. La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli è fissata dal Ministro dell' interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perchè provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di loro competenza previsti dalla legge.
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