Art. 9
LEGGE 27 maggio 1991, n. 165
In vigore dal 16 giu 1991
1. La presente legge si applica anche a tutti i cittadini stranieri residenti o, comunque, con stabile dimora nel territorio nazionale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 maggio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE LORENZO, Ministro della sanità Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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