Art. 7

LEGGE 27 maggio 1991, n. 165

In vigore dal 8 giu 2017
1. Coloro che esercitano la potestà parentale o la tutela sul minore, il direttore dell'istituto di assistenza pubblico o privato in cui il minore è ricoverato o la persona cui il minore sia stato affidato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono responsabili dell'ottemperanza all'obbligo delle vaccinazioni di cui alla presente legge. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119 . 3. All'accertamento delle violazioni e alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono gli organi competenti in base alla normativa regionale.
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