Art. 8

LEGGE 27 maggio 1991, n. 165

In vigore dal 16 giu 1991
1. La somministrazione del vaccino ai soggetti di cui all' ed alle categorie dei cittadini a rischio di cui all' è esente da ogni forma di partecipazione economica dei cittadini. 2. Nei casi di cui al comma 1 gli oneri relativi all'approvvigionamento del vaccino, alle prestazioni del personale sanitario e parasanitario, agli esami di laboratorio e qualsiasi altra spesa necessaria per la somministrazione del vaccino sono a totale carico del Fondo sanitario nazionale e sono compensati dalle minori spese conseguenti all'introduzione della vaccinazione obbligatoria.
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