Trattato

Art. 22

DISPOSIZIONI FINALI

In vigore dal 11 mag 1991
DISPOSIZIONI FINALI 1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Brasilia. 2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica. 3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata. 4. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la ralativa notifica. Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per La Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile G. De Michelis (firme illeggibili) Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

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Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-22

In sintesi

L'articolo prevede che il trattato debba essere ratificato e che i relativi documenti siano scambiati a Brasilia. L'entrata in vigore effettiva avviene il primo giorno del secondo mese successivo a tale scambio. L'accordo ha una durata a tempo indeterminato, ma ciascuno dei due Stati può decidere di ritirarsi in qualunque momento attraverso una denuncia formale. In tal caso, la cessazione degli effetti avviene sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altro Stato.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce le modalità formali per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale cessazione dell'efficacia del trattato di estradizione tra Italia e Brasile.

A chi si applica

Si applica agli Stati firmatari, ossia la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, e alle rispettive autorità competenti.

Esempio pratico

Se l'Italia e il Brasile completano lo scambio degli strumenti di ratifica nel mese di marzo, il trattato entra ufficialmente in vigore il primo maggio successivo. Qualora uno dei due Paesi decidesse successivamente di non voler più applicare l'accordo, invierà una notifica di denuncia che porrà fine al trattato dopo sei mesi dalla ricezione.

Adempimenti e conseguenze

Le Parti devono procedere alla ratifica e allo scambio dei relativi strumenti a Brasilia; in caso di recesso, sussiste l'obbligo di notificare la denuncia, che diverrà efficace dopo sei mesi.

Domande frequenti

Quando entra formalmente in vigore il trattato?Entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si scambiano gli strumenti di ratifica a Brasilia.
Qual è la durata di efficacia del trattato?Il trattato è concluso per una durata illimitata, restando valido a tempo indeterminato salvo eventuale denuncia.
Come e quando può cessare la validità dell'accordo?Ciascuna Parte può denunciarlo in ogni momento; la denuncia acquista efficacia sei mesi dopo che l'altra Parte ha ricevuto la relativa notifica.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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