Art. 22
DISPOSIZIONI FINALI
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-t-22
DISPOSIZIONI FINALI
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L'articolo prevede che il trattato debba essere ratificato e che i relativi documenti siano scambiati a Brasilia. L'entrata in vigore effettiva avviene il primo giorno del secondo mese successivo a tale scambio. L'accordo ha una durata a tempo indeterminato, ma ciascuno dei due Stati può decidere di ritirarsi in qualunque momento attraverso una denuncia formale. In tal caso, la cessazione degli effetti avviene sei mesi dopo la ricezione della notifica da parte dell'altro Stato.
La norma stabilisce le modalità formali per l'entrata in vigore, la durata e l'eventuale cessazione dell'efficacia del trattato di estradizione tra Italia e Brasile.
Si applica agli Stati firmatari, ossia la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, e alle rispettive autorità competenti.
Se l'Italia e il Brasile completano lo scambio degli strumenti di ratifica nel mese di marzo, il trattato entra ufficialmente in vigore il primo maggio successivo. Qualora uno dei due Paesi decidesse successivamente di non voler più applicare l'accordo, invierà una notifica di denuncia che porrà fine al trattato dopo sei mesi dalla ricezione.
Le Parti devono procedere alla ratifica e allo scambio dei relativi strumenti a Brasilia; in caso di recesso, sussiste l'obbligo di notificare la denuncia, che diverrà efficace dopo sei mesi.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.