Trattato
Art. 22
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In vigore dal 11 mag 1991
DISPOSIZIONI FINALI
1. Il presente Trattato è soggetto a ratifica. Gli strumenti di
ratifica saranno scambiati a Brasilia.
2. Il presente Trattato entrerà in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. Il presente Trattato è concluso per una durata illimitata.
4. Ciascuna delle Parti potrà in ogni momento denunciarlo. La
denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data in cui l'altra Parte ha ricevuto la ralativa notifica.
Fatto a Roma il diciassettesimo giorno del mese di ottobre dell'anno 1989, in due esemplari originali, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per La Repubblica Italiana Per la Repubblica Federativa del Brasile G. De Michelis (firme illeggibili)
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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