Art. 1
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Prourn:nir:stato:legge:1991-04-23;144#art-rd-1
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Questa disposizione di legge conferisce l'autorizzazione al Presidente della Repubblica per procedere alla ratifica del trattato di estradizione. L'accordo in questione è stato concluso tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile. Il testo fa riferimento allo specifico trattato sottoscritto a Roma il 17 ottobre 1989.
La norma autorizza formalmente il Presidente della Repubblica a ratificare l'accordo bilaterale di estradizione stipulato tra l'Italia e il Brasile.
Si applica direttamente al Presidente della Repubblica, abilitato a ratificare l'atto, e disciplina i rapporti di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile.
A seguito dell'approvazione parlamentare e della promulgazione della legge, il Presidente della Repubblica procede a ratificare l'accordo bilaterale per renderlo valido tra l'Italia e il Brasile. Tale passaggio consente di formalizzare l'impegno sui meccanismi di estradizione stipulati a Roma il 17 ottobre 1989.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.