Art. 2
LEGGE 10 aprile 1991, n. 121
In vigore dal 29 apr 1993
1. Entro il 30 settembre 1993, il Governo invia lo schema di testo unico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400
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