Art. 3

LEGGE 10 aprile 1991, n. 121

In vigore dal 29 apr 1993
1. Il testo unico è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, pre- via deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il Consiglio di Stato, il cui parere è espresso entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema 2. Per la stesura del testo da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri, il Ministro della pubblica istruzione può avvalersi dell'opera di enti, istituti universitari, nonchè di esperti, particolarmente qualificati nel settore, da scegliersi anche tra i professori universitari ordinari o associati, mediante affidamento di incarichi di studio. 3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 525 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1122 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 10 aprile 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BIANCO, Ministro della pub blica istruzione Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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LEGGE 10 aprile 1991, n. 121 (Art. 3 Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.) — Testo vigente | Portale Normativo