Art. 1
LEGGE 10 aprile 1991, n. 121
In vigore dal 29 apr 1993
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro il 30 aprile 1994, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, esclusa quella universitaria, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le scuole italiane all'estero, e all'ordinamento dell'amministrazione scolastica centrale e periferica, apportando le modifiche necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-04-10;121#art-1