Art. 6
LEGGE 28 marzo 1991, n. 104
In vigore dal 1 gen 1991
1. La presente legge ha efficacia dal 1› gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 marzo 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
CARLI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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