Art. 5
LEGGE 28 marzo 1991, n. 104
In vigore dal 22 giu 2022
1. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze
, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, possono essere adottate, limitatamente alla gestione del servizio di tesoreria, norme intese a semplificare le procedure relative agli incassi e ai pagamenti per conto dello Stato, nonchè
alla relativa rendicontazione.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73
.
3. È abrogato l' della legge 16 aprile 1984, n. 78.
3-bis. Gli incassi e i pagamenti di somme per conto dello Stato, rispettivamente, ricevuti o effettuati dalla Banca d'Italia, nell'ambito del servizio di tesoreria, avvengono secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1.
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