Art. 4
LEGGE 28 marzo 1991, n. 104
In vigore dal 22 giu 2022
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca d'Italia le convenzioni occorrenti per regolare i rapporti derivanti dall'espletamento del servizio di tesoreria dello Stato, ivi comprese le modalità di comunicazione dei dati relativi alla gestione del servizio stesso.
2.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2022, N. 73
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