Art. 4

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

In vigore dal 12 mar 1991
Garanzia di solvenza 1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-21;52#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52 (Art. 4 Disciplina della cessione dei crediti di impresa.) — Testo vigente | Portale Normativo