Art. 4 · LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

Art. 4

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

In vigore dal 12 mar 1991
Garanzia di solvenza 1. Il cedente garantisce, nei limiti del corrispettivo pattuito, la solvenza del debitore, salvo che il cessionario rinunci, in tutto o in parte, alla garanzia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-02-21;52#art-4