Art. 3
LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52
In vigore dal 12 mar 1991
Cessione di crediti futuri e di crediti in massa
1. I crediti possono essere ceduti anche prima che siano stipulati i contratti dai quali sorgeranno.
2. I crediti esistenti o futuri possono essere ceduti anche in massa.
3. La cessione in massa dei crediti futuri può avere ad oggetto solo crediti che sorgeranno da contratti da stipulare in un periodo di tempo non superiore a ventiquattro mesi.
4. La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, anche con riferimento a crediti futuri, se è indicato il debitore ceduto, salvo quanto prescritto nel comma 3.
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