Art. 7
LEGGE 7 febbraio 1991, n. 42
In vigore dal 24 ott 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 1, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, con parziale utilizzo dell'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".
2. All'onere derivante dall', comma 2, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 400 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore degli enti di gestione delle partecipazioni statali e dell'EAMO".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni
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