Art. 6
LEGGE 7 febbraio 1991, n. 42
In vigore dal 16 feb 1991
1. Il bilancio annuale dell'Istituto per la ricostruzione industriale - IRI comprende la situazione patrimoniale ed il conto dei profitti e delle perdite.
2. I bilanci di tutti gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono redatti con i contenuti e secondo i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni dagli articoli 2423, 2424, 2425, 2425- bis del codice civile e dall' del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 137.
3. Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente articolo.
4. Nei bilanci degli enti e nei relativi consolidati di gruppo debbono essere esposti in allegato tutti i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, a qualunque titolo erogati - compresi quelli impliciti relativi alla rendita metanifera - nonchè le somme relative ad appalti, commesse e forniture dello Stato e degli altri enti del settore pubblico allargato.
Note all':
- Il libro quinto, capo quinto, del codice civile (delle società per azioni) reca all'art. 2423 norme sulla redazione del bilancio; all'art. 2423 sul contenuto del bilancio; all'art. 2425 sui criteri di valutazione;
all'art. 2425- bis sul contenuto del conto profitti e perdite.
- Il D.P.R. n. 137/1975 reca: "Attuazione della delega di cui all', lettera b), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente la disciplina del conto dei profitti e delle perdite delle società finanziarie, fiduciarie, delle assicurazioni ed aziende di credito". L' del decreto citato, in particolare, disciplina il conto dei profitti e delle perdite delle società con azioni quotate in borsa e degli enti i cui titoli sono quotati in borsa, aventi per oggetto statutario esclusivo o principale o che abbiano svolto quali attività esclusive o principali l'assunzione di partecipazioni in altre società, la compravendita, il possesso, la gestione o il collocamento di titoli pubblici o privati.
Storico versioni
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