Art. 5
LEGGE 7 febbraio 1991, n. 42
In vigore dal 16 feb 1991
1. In deroga alle vigenti limitazioni normative, gli enti di gestione delle partecipazioni statali sono autorizzati ad alienare o a consentire l'alienazione di quote di minoranza del capitale delle socità controllate, fermi rimanendo gli attuali poteri del Ministro delle partecipazioni statali ed il possesso da parte degli enti stessi della quota di controllo, nonchè le disposizioni dell' della legge 14 aprile 1975, n. 103, dell' del regio decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito dalla legge 31 gennaio 1926, n. 753, e dell'articolo 751 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
Note all':
- Si trascrive il testo dell' della legge n. 103/1975 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva):
". - Il Governo può provvedere al servizio pubblico della radio e della televisione con qualsiasi mezzo tecnico, mediante atto di concessione ad una società per azioni a totale partecipazione pubblica sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualità di società di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 2461 del codice civile".
- Si trascrive il testo dell' del R.D.L. n. 3176/1923 (Concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili):
". - I pubblici servizi di trasporto esercitati mediante aeromobili non possono essere instituiti se non previa concessione del governo del Re.
Tali concessioni possono essere fatte soltanto a cittadini o enti pubblici italiani o a società commerciali italiane che dimostrino di avere la capacità tecnica e finanziaria necessarie, che siano costituite da soci in maggioranza cittadini italiani, se in accomandita, e, se anonime, che abbiano il consiglio di amministrazione formato per due terzi da cittadini italiani, fra i quali devono essere scelti il presidente ed il consigliere delegato, ed il cui capitale appartenga realmente per due terzi almeno a cittadini italiani.
In ogni caso la direzione amministrativa e tecnica dell'azienda deve essere affidata a cittadini italiani.
È data facoltà al governo di concedere annue sovvenzioni ai concessionari dei pubblici servizi esercitati mediante aeromobili, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio o con leggi speciali, nella misura e nei modi fissati dal regolamento che sarà emanato d'accordo col Ministero delle finanze.
I servizi pubblici internazionali a mezzo di aeromobili sono regolati da apposite convenzioni.
Le concessioni per l'esercizio dei pubblici servizi mediante aeromobili si fanno per un periodo di tempo determinato dagli atti delle medesime, ma non possono essere fatte per un periodo eccedente i dieci anni.
Potranno rinnovarsi prima della scadenza, osservate le norme per le nuove concessioni. In tutti gli altri casi si provvede con legge.
Le concessioni possono in ogni tempo essere revocate, quando, a giudizio dell'amministrazione, ciò sia richiesto da cause di pubblica utilità o da ragioni di pubblico servizio.
Le concessioni saranno condizionate al diritto da parte del governo di avvalersi, ove lo creda opportuno, del trasporto gratuito, sull'aeromobile, di pieghi postali contenenti corrispondenze epistolari (lettere e cartoline), secondo norme da stabilirsi dal commissario per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le poste ed i telegrafi".
- Si trascrive il testo dell'art. 751 del codice della navigazione:
"Art. 751 (Nazionalità dei proprietari di aeromobili italiani). -Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare della Reale unione nazionale aeronautica, gli aeromobili che appartengono per intero:
a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico italiano;
b) a cittadini italiani;
c) a società costituite e aventi sede nella Repubblica, il cui capitale appartenga per due terzi almeno a cittadini italiani, e il cui presidente e due terzi degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani.
Il Ministro dei trasporti, in deroga a quanto prescritto dall'art. 752, può con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'art. 776 abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione, deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'art. 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione viene effettuata.
Gli obblighi che gli articoli 754, 758, primo comma e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulle predette società.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono regolati dalla legge italiana".
Storico versioni
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