Art. 34

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 31 gen 1991
(Promozione e partecipazione a società da parte dell'Enel). 1. Il settimo comma dell' della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, già sostituito dalla legge 18 dicembre 1973, n. 856, è sostituito dai seguenti: "L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di società per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attività riconducibili ai fini propri dell'ente. Gli atti costitutivi e gli statuti delle società di cui al settimo comma, nonchè le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facoltà di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma". Nota all': - Per il testo vigente dell' della legge n. 1643/1962 v. nota all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-01-09;9#art-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo