Art. 35
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9
In vigore dal 31 gen 1991
(Disposizioni finali).
1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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