Art. 35

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 9

In vigore dal 31 gen 1991
(Disposizioni finali). 1. Restano ferme tutte le competenze e le procedure stabilite dall'ordinamento vigente in materia di tutela ambientale ed igienico-sanitaria per le attività e per gli impianti previsti dalla presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 gennaio 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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