Art. 9

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

In vigore dal 11 mag 1993
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 20 MAGGIO 1993, N. 149, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 237
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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19 (Art. 9 Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.) — Testo vigente | Portale Normativo