Art. 7
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19
In vigore dal 20 lug 1993
1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonchè i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
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