Art. 13
LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19
In vigore dal 25 lug 1995
1. Per il finanziamento del programma comune di difesa antigrandine, previsto dalla convenzione firmata a Trieste il 6 aprile 1982 tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, è concesso alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1993, di lire 6 miliardi, in ragione di lire 2 miliardi per ciascun anno.
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