Art. 15

LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

In vigore dal 5 feb 1991
1. Per le provvidenze che, ai sensi della presente legge, sono concesse dalle regioni, le modalità e le procedure di erogazione sono stabilite con legge regionale. 2. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, anche sulla base dei programmi formulati e comunicati al Ministro stesso dalle regioni interessate, presenta al Parlamento, entro il 30 giugno 1994, una relazione sull'utilizzo e sugli effetti delle provvidenze previste dalla presente legge.
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