Titolo III
Art. 73
Copertura finanziaria.
In vigore dal 27 gen 1991
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell', valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato.
Data a Roma, addì 29 dicembre 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ROMITA, Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie.
Visto, il guardasigilli: VASSALLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;428#art-73