Art. 73 · Copertura finanziaria.
Titolo III

Art. 73

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Copertura finanziaria.

In vigore dal 27 gen 1991
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell', valutate in lire 206 miliardi per l'anno 1990, in lire 210 miliardi per l'anno 1991 e in lire 215 miliardi a decorrere dall'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6933 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successsivi. 2. All'onere derivante dall'attuazione dell', valutato in lire 2 miliardi a decorrere dal 1990, ed alle minori entrate derivante dall'attuazione degli complessivamente valutate in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1990, si provvede con il gettito derivante dall'applicazione dell'. 3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di farla osservare e di farla osservare come legge di Stato. Data a Roma, addì 29 dicembre 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Visto, il guardasigilli: VASSALLI
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