Titolo III

Art. 72

Fondo di rotazione.

In vigore dal 2 apr 1997
1. La legge 5 novembre 1964, n.1172, è abrogata. Al finanziamento dei progetti attuati ai sensi dell' del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183, fermo restando le funzioni di verifica, ai fini della determinazione delle somme da rimborsare, espletate dal Comitato di cui all' della legge 23 marzo 1956, n. 296. 2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 GENNAIO 1997, N. 11 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MARZO 1997, N. 81. 3. Per l'attuazione del comma 2 dell' del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, il Fondo di rotazione può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del servizio di istituiti di credito di diritto pubblico.

Note all'articolo

  • Il D.L. 31 gennaio 1997, n. 11 , convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 1997, n. 81 ha disposto (con l'art. 1, comma 12) che "le funzioni residuali concernenti i regolamenti comunitari a durata pluriennale, gia' rientranti nella competenza del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono espletate dall'AIMA".

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Fondo di rotazione. (Art. 72 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge comunitaria per il 1990).) — Testo vigente | Portale Normativo