Art. 7
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408
In vigore dal 1 gen 1991
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.
Nota all':
- La legge 19 marzo 1983, n. 72, reca norme sulla: "Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle società per azioni ed alle cooperative, nonchè disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari".
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