Art. 9

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

In vigore dal 1 gen 1992
1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: "tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari". 2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente: " e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre". 3. Ai fini dell'imposta locale sui redditi, i limiti della deduzione prevista nel comma 1 dell'articolo 120 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già elevati da 6 a 7 milioni di lire e da 12 a 14 milioni di lire dell', comma 1-bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sono elevati, rispettivamente, a 8 e a 16 milioni di lire. 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai redditi prodotti a partire dal 1 gennaio 1992. 5. Nel comma 6 dell' del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole: "31 dicembre 1990" sono sostituite dalle parole: " 31 dicembre 1993 ".
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