Art. 10
LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408
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La disposizione consente all'amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi fiscali derivanti da specifiche operazioni straordinarie o societarie se prive di valide motivazioni economiche e volte solo a risparmiare imposte in modo fraudolento. In questi casi, le imposte e i relativi interessi accertati vengono iscritti a ruolo a titolo provvisorio dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, oppure trascorso un anno dal ricorso se non è ancora intervenuta una decisione. Sono espressamente escluse dall'applicazione di questa disciplina alcune operazioni deliberate entro il 30 ottobre 1990.
La norma mira a contrastare le operazioni societarie e finanziarie prive di effettive ragioni economiche, realizzate con l'unico intento di ottenere indebiti risparmi fiscali.
Si applica ai contribuenti e alle imprese che pongono in essere operazioni straordinarie, societarie, di cessione o di valutazione di partecipazioni, crediti o valori mobiliari.
Una società effettua una cessione d'azienda e una trasformazione senza alcuna reale motivazione commerciale o industriale, ma solo per azzerare il carico fiscale dovuto. L'amministrazione finanziaria accerta l'assenza di ragioni economiche e disconosce il vantaggio tributario ottenuto, richiedendo le imposte dovute.
L'amministrazione finanziaria può disconoscere i vantaggi tributari ottenuti; le imposte corrispondenti agli imponibili accertati e i relativi interessi vengono iscritti a ruolo a titolo provvisorio.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.