Art. 11

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

In vigore dal 1 gen 2007
(Fondo garanzia autostrade) 1. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane è autorizzato a provvedere al pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonchè di quelli contratti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 531. 2. Alle finalità di cui al comma 1, il predetto Fondo provvede utilizzando le disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531. Il sovrapprezzo di 1 lira e di 3 lire previsto dall'articolo 15, quinto comma, lettera b), della legge 12 agosto 1982, n. 531, è elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 1994, N. 547, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 NOVEMBRE 1994, N. 644. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1992, N. 498. 13
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