Capo III

Art. 12

Fondo perequativo per le camere di commercio

In vigore dal 15 gen 1991
(Fondo perequativo per le camere di commercio) 1. A decorrere dal 1991 gli importi del diritto annuale di cui all' del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, sono aumentati del 35 per cento. 2. Ciascuna camera di commercio è tenuta a versare in apposito conto istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio l'ammontare delle rispettive entrate accertate eccedenti quelle ad esse attribuite nell'anno 1990 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e le entrate accertate per l'anno 1990 derivanti dal diritto annuale, maggiorate delle variazioni percentuali del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo dell'anno precedente. Tale eccedenza deve essere versata, per il 50 per cento, entro novanta giorni dalla data di scadenza del pagamento dei bollettini e, per il rimanente 50 per cento, entro gli ulteriori novanta giorni, salvo conguaglio finale. Sui ritardati versamenti è dovuto un interesse pari al 70 per cento del tasso ufficiale di sconto. 3. L'ammontare del conto è annualmente ripartito tra le camere di commercio con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianata, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, secondo criteri perequativi che garantiscano una base di finanziamento almeno corrispondente a quella del 1990 derivante dal diritto annuale e dal trasferimento dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e che tengano conto, fra l'altro, delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio per il conseguimento dei fini istituzionali. 4. La riscossione coattiva del diritto avviene invece tramite ruolo, da affidarsi al Servizio centrale della riscossione. 5. Le disposizioni dell'articolo 15 - quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 38, sono estese, relativamente agli atti di propria competenza, alle camere di commercio. Il sistema utilizzato è approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia.
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