Capo III
Art. 10
Fondo comune regionale
In vigore dal 15 gen 1991
1. Per l'anno 1991 la quota del 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi, indicata alla lettera a) del primo comma dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, è ridotta al 12,42, per cento.
2. Il fondo comune regionale, determinato ai sensi dell' della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato dell'importo occorrente per assicurare una consistenza del fondo stesso pari a lire 6.300 miliardi per l'anno 1991. Il fondo comune, così determinato, è comprensivo delle somme di cui all', comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 40, e viene ripartito ed erogato con le modalità ed i criteri di cui al comma 3 del medesimo . Per l'anno 1991 rimangono acquisite al bilancio dello Stato le entrate di cui all', comma 4, della predetta legge n. 40 del 1989.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2, valutato in lire 897 miliardi per l'anno 1991, si provvede:
a) quanto a lire 208 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6862 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991;
b) quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2600 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1991;
c) quanto a lire 497 miliardi, con quota parte delle entrate di cui al comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1990-12-29;407#art-10