Art. 4
In vigore dal 22 dic 1990
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto di concessione dell'indulto medesimo, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.
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