Art. 1
In vigore dal 22 dic 1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
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1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire dieci milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.
2. Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a stabilire che non si applicano le esclusioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 151 del codice penale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1990-12-21;393#art-1