Art. 2

In vigore dal 22 dic 1990
1. Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee, conseguenti a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.
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Art. 2 Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di indulto. — Testo vigente | Portale Normativo