Art. 5

LEGGE 29 novembre 1990, n. 380

In vigore dal 2 gen 1991
1. Il concessionario può contrarre mutui con istituti, enti e sezioni di credito autorizzati ad esercitare il credito a medio e a lungo termine, con istituti, enti e società di previdenza e di assicurazione e con l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane.
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