Art. 1
LEGGE 29 novembre 1990, n. 380
In vigore dal 2 gen 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
1. La realizzazione del sistema idroviario padano-veneto è dichiarata di preminente interesse nazionale.
2. Alla costruzione e alla gestione del sistema idroviario padano-veneto provvede il Ministero dei trasporti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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